Articolo 1

OGGETTO E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1.    Il presente regolamento determina le modalità di applicazione dell' ICI integra la specifica disciplina legislativa in materia ed è adottato in attuazione del D.Lgs.15 dicembre 1997, 446

2.    Presupposto  dell'imposta è il  possesso  di  fabbricati, di aree fabbricabili e terreni  agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati o alla cui produzione o scambio è diretta la attività dell'impresa.

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Articolo 2

DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE

1.Ai fini dell'imposta di cui  all'articolo  2  del  presente regolamento :

a)    per fabbricato si intende  l'unità immobiliare  iscritto o che deve essere  iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte  integrante  del  fabbricato  l'area occupata dalla costruzione e quella che  ne  costituisce pertinenza:  il  fabbricato   di   nuova  costruzione è   soggetto all'imposta a partire  dalla data di ultimazione dei  lavori  di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in  cui è comunque utilizzato;

b)   per area fabbricabile si intende  l'area  utilizzabile  a scopo  edificatorio  in  base agli strumenti  urbanistici generali  o  attuativi  ovvero in  base alle possibilità effettive di edificazione  determinate  secondo i criteri  previsti agli  effetti della indennità di  espropriazione   per  pubblica  utilità. Sono  considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti   dai soggetti   indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui  quali persiste l'utilizzazione agro - silvo –    pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla   funghi coltura ed  all'allevamento  di  animali. Nel   caso di comunione  la  qualifica di    imprenditore principale, così come  definita dall'art.9, comma 1  del  presente  provvedimento,   deve essere posseduta da almeno il 50 % dei contitolari (opzionale ). Il Comune, su richiesta del   contribuente, attesta se un'area  sita nel proprio  territorio è fabbricabile  in base  ai criteri   stabiliti dalla presente lettera;

c)    per  terreno  agricolo  si  intende  il  terreno  adibito all'esercizio delle attività indicate  nell'articolo 2135  del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine della  l’applicazione del presente tributo, i terreni incolti o,  comunque,  non  adibiti  all'esercizio  delle attività  indicate  nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure  i  piccoli   appezzamenti  condotti da  soggetti  sprovvisti  della  qualifica  di  imprenditore  agricolo così  come  precisati  dagli    articoli  2082 e 2083  del  Codice Civile.

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Articolo 3

SOGGETTI PASSIVI

1.Soggetti  passivi  dell'imposta  sono  il  proprietario  di immobili  di  cui  all'articolo  1,  ovvero  il  titolare  di diritto  reale  di  usufrutto,  uso,  abitazione,  enfiteusi, superficie,  sugli   stessi,  anche  se  non  residenti   nel territorio dello  Stato o se non hanno  ivi  la  sede  legale o amministrativa o non vi esercitano l' attività;

2.Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo  e'  il  locatario. In  caso  di  fabbricati  di  cui all'articolo 5, comma 3, il locatario  assume la qualità  di soggetto  passivo a decorrere  dal  primo  gennaio  dell'anno successivo a quello nel corso del quale e' stato stipulato il  contratto di locazione finanziaria;

3.Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura  vendita da parte di Istituti o  Agenzie  Pubbliche l'imposta  e'  dovuta   dall'assegnatario   dalla   data   di assegnazione;

4.L'assegnazione  di  alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà  divisa  fa  assumere  la  veste  di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

Articolo 4

SOGGETTO ATTIVO

1.L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 2 del  presente  regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente  sul proprio   territorio. L'imposta non si applica  agli immobili di cui all'articolo 2 dei quali  il  Comune  è proprietario ovvero  titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 3  del   presente   regolamento   per  i  quali   avrebbe  la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

2. In  caso  di  variazione   della   propria   circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione  di  nuovi  comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio  risultano  ubicati  gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

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Articolo 5

BASE IMPONIBILE

1.Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 2.

2.Per  i  fabbricati   iscritti  in  catasto,  il  valore  è costituito da quello  che  risulta  applicando  all'ammontare  delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori  determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo  comma  dell'articolo 52 del  Testo  Unico delle  disposizioni concernenti l'imposta di  registro, approvato con Decreto del Presidente  della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.

3.Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti  in  catasto, interamente  posseduti  da  imprese  e distintamente   contabilizzati, fino  all'anno  nel  quale  i medesimi  sono  iscritti  in  catasto  con  attribuzione   di rendita,  il  valore  è  determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare  ovvero,  se  successiva,  alla  data  di acquisizione, secondo  i  criteri   stabiliti  nel  penultimo periodo  del  comma  3  dell'articolo 7 del  Decreto Legge 11 luglio 1992,  n.333,  convertito,  con  modificazioni,  dalla Legge  8  agosto  1992, n.359, applicando  i  coefficienti di  aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale. In  caso  di  locazione finanziaria  il  locatore o il locatario  possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con  il  Decreto del Ministero  delle  Finanze  del  19  aprile  1994, n.701,  con conseguente  determinazione  del  valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere  dal  primo  gennaio dell'anno  successivo  a  quello  nel  corso  del  quale tale  rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della  procedura  prevista  nel  terzo  periodo  del  comma 1 dell'articolo 11; in  mancanza di rendita  proposta il valore è determinato  sulla  base  delle  scritture  contabili  del locatore, il quale è obbligato a fornire  tempestivamente al  locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4.Per  i  fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3,non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali  sono intervenute variazioni permanenti, anche  se  dovute  ad accorpamento  di  più  unità  immobiliari, che  influiscono sull'ammontare   della   rendita   catastale,  il  valore  è determinato  con  riferimento  alla  rendita  dei  fabbricati similari già iscritti.

5.Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale in comune commercio  al  primo  gennaio  dell'anno  di  imposizione.

6.In  caso  di  edificazione  dell'area, sino  alla  data  di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al  momento in cui il fabbricato è  comunque  utilizzato, la  base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

7.In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione  dello stesso  sull'area  di  risulta, oppure in  caso  di  recupero edilizio  effettuato  ai  sensi dell'articolo  31,  comma  1, lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n.457, sino  alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione  ovvero fino al momento in cui il fabbricato  è  comunque  utilizzato  la base imponibile e' data dal solo valore dell'area.

8.Per i terreni agricoli, il valore e' costituito  da  quello che risulta  applicando all'ammontare del reddito  dominicale risultante in catasto, vigente al primo  gennaio dell'anno di imposizione, al moltiplicatore previsto dalla legge.

9.Al fine di ridurre  al massimo  l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti la Giunta Comunale  determina periodicamente e per zone omogenee i valori  venali in comune commercio  delle  aree fabbricabili. Non  sono  sottoposti  a rettifica i valori delle aree  fabbricabili  quando  la  base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella  determinata secondo  i  valori fissati dalla Giunta Comunale  con  il provvedimento su indicato.

10.Fino  alla  data  di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti  rendite catastali urbane sono rivalutate secondo le normative vigenti.

11.Fino  alla  data di entrata in vigore delle nuove  tariffe d'estimo  i  redditi  dominicali  sono  rivalutati secondo le normative di legge.

12.Per  gli  immobili  di  interesse   storico  ed  artistico sottoposti  al  vincolo di  cui alla Legge n.1089 del 1939 la base   imponibile  e'  costituita  dal   valore  che  risulta applicando  alla  rendita   catastale, determinata   mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona  censuaria nella quale  è  sito  il  fabbricato,  i   moltiplicatori  di  cui all'articolo  5, comma  2, del  D. Lgs. n.504  del 30.12.1992.

   Qualora detti immobili siano  censiti in categorie del gruppo C o D, per i  quali  la  consistenza  è  espressa  in  metri quadrati, ai fini dell'applicazione della su  indicata  norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano  catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie  complessiva  netta per il coefficiente predetto.

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Articolo 6

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

1. La determinazione della misura dell'aliquota e' stabilita dal Comune,  con deliberazione consiliare da adottare entro i termini previsti dalla legge, con effetto per l'anno successivo. Se la deliberazione non e' adottata entro tale termine, si applica  l'aliquota  del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all' art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 1989,  n. 66,  convertito,  con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, ne' superiore al  7 per mille  e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento  ai casi di immobili diversi  dalle abitazioni,  o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere  agevolata in  rapporto  alle  diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

3. L'imposta e' determinata applicando  alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.

4. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta,  comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative  edilizie a proprietà indivisa  residenti  nel  Comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente  adibita ad  abitazione principale, nonché per quelle  locate  con contratto  registrato  ad un soggetto  che  lo  utilizzi  come  abitazione  principale, a condizione che il  gettito complessivo  previsto  sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

5. Le  deliberazioni  concernenti  la  determinazione  della aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono pubblicate per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale".

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Articolo 7

ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province,   nonché  dai  Comuni, se  diversi da quelli indicati nell'ultimo  periodo  del  comma 1 dell'art.4, dalle  Comunità Montane , dai consorzi fra detti enti, dalle  unita  sanitarie  locali,    dalle  istituzioni sanitarie pubbliche autonome  di cui  all'art. 41 della Legge  23  dicembre  1978,  n. 833,     dalle Camere di Commercio,   Industria,   Artigianato  ed  Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati   classificati   o   classificabili  nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione  ad usi  culturali di cui all' art. 5/bis del  DPR. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni

d) i fabbricati destinati  esclusivamente all'esercizio di culto,  purché compatibile  con le  disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati  di  proprietà  della Santa Sede  indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato    Lateranense sottoscritto  l'11 febbraio 1929  e reso  esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n.   810;

  f) i fabbricati  appartenenti  agli  Stati  esteri  e alle organizzazioni internazionali  per i quali  e'   prevista l'esenzione   dell'imposta   locale   sul  reddito  dei fabbricati  in  base   ad  accordi   internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati  che,  dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati  recuperati al fine di essere   destinati alle attività assistenziali di cui  alla Legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente   al  periodo  in cui sono adibiti  direttamente allo  svolgimento delle attività predette;

  h) i terreni  agricoli  ricadenti  in  aree  montane  o di collina delimitate ai sensi della art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico  delle imposte sui redditi, approvato con DPR. 22 dicembre 1986, n. 917,e successive modificazioni, destinati  esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali,  attività previdenziali,   sanitarie,   didattiche,   ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui   all'art. 16,  lettera a),  della Legge 20 maggio1985, n. 222. La presente esenzione si applica   soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati,   siano  anche  posseduti     dall'ente  non commerciale utilizzatore a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locatari finanziari;

2.  Sono esclusi dall’applicazione dell’I.C.I. gli immobili considerati “rurali” ai sensi dell’art. 2 D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139 e che soddisfano le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;   

b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghi-coltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montana ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivanti da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 633.

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

Deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo.

3. L'esenzione  spetta  per il periodo  dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte

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