OGGETTO E
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
1.
Il presente regolamento
determina le modalità di applicazione dell' ICI integra la specifica
disciplina legislativa in materia ed è adottato in attuazione del D.Lgs.15
dicembre 1997, 446
2.
Presupposto
dell'imposta è il possesso di
fabbricati, di aree fabbricabili e terreni
agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati o
alla cui produzione o scambio è diretta
la attività dell'impresa.
INDICE |
DEFINIZIONE DI
FABBRICATI E AREE
1.Ai
fini dell'imposta di cui all'articolo
2 del
presente regolamento :
a)
per fabbricato
si intende l'unità immobiliare
iscritto o che deve essere iscritta
nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte
integrante del
fabbricato l'area occupata
dalla costruzione e quella che ne
costituisce pertinenza: il
fabbricato di
nuova costruzione è
soggetto all'imposta a partire dalla
data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in
cui è comunque utilizzato;
b)
per area
fabbricabile si intende l'area
utilizzabile a scopo edificatorio
in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi ovvero
in base alle possibilità
effettive di edificazione determinate
secondo i criteri previsti agli effetti
della indennità di espropriazione
per pubblica
utilità. Sono considerati,
tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti
dai soggetti indicati
nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali
persiste l'utilizzazione agro - silvo –
pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione
del fondo, alla silvicoltura, alla
funghi coltura ed all'allevamento
di animali. Nel
caso di comunione la qualifica di
imprenditore principale, così come
definita dall'art.9, comma 1 del
presente provvedimento, deve essere posseduta da almeno il 50 % dei contitolari
(opzionale ). Il Comune, su richiesta del
contribuente, attesta se un'area sita
nel proprio territorio è
fabbricabile in base
ai criteri stabiliti
dalla presente lettera;
c)
per
terreno
agricolo si intende
il terreno
adibito all'esercizio delle attività indicate
nell'articolo 2135 del
Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine della
l’applicazione del presente tributo, i terreni incolti o,
comunque, non
adibiti all'esercizio delle attività indicate
nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure
i piccoli
appezzamenti condotti da
soggetti sprovvisti
della qualifica
di imprenditore
agricolo così come precisati
dagli articoli
2082 e 2083 del
Codice Civile.
INDICE |
SOGGETTI PASSIVI
1.Soggetti
passivi dell'imposta
sono il
proprietario di immobili
di cui
all'articolo 1,
ovvero il
titolare di diritto
reale di
usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi,
superficie, sugli
stessi, anche
se non
residenti nel
territorio dello Stato o se non
hanno ivi
la sede
legale o amministrativa o non vi esercitano l' attività;
2.Per gli
immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo e' il
locatario. In caso di
fabbricati di
cui all'articolo 5, comma 3, il locatario
assume la qualità di
soggetto passivo a decorrere
dal primo
gennaio dell'anno
successivo a quello nel corso del quale e' stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;
3.Nel caso di
assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura
vendita da parte di Istituti o Agenzie
Pubbliche l'imposta e'
dovuta dall'assegnatario
dalla data
di assegnazione;
4.L'assegnazione
di alloggio a favore del
socio di società cooperative a proprietà
divisa fa
assumere la
veste di soggetto passivo
dalla data di assegnazione.
SOGGETTO ATTIVO
1.L'imposta è
liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui
all'articolo 2 del presente
regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente
sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui all'articolo 2 dei quali
il Comune
è proprietario ovvero titolare
dei diritti indicati nel precedente articolo 3
del presente
regolamento per
i quali
avrebbe la soggettività
passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul
suo territorio.
2. In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
INDICE |
BASE IMPONIBILE
1.Base imponibile
dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 2.
2.Per
i fabbricati
iscritti in
catasto, il
valore è costituito da
quello che
risulta applicando
all'ammontare delle
rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di
imposizione, i moltiplicatori determinati
con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo
comma dell'articolo 52 del
Testo Unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.
3.Per i
fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto,
interamente posseduti
da imprese
e distintamente contabilizzati,
fino all'anno
nel quale
i medesimi sono
iscritti in
catasto con
attribuzione di rendita, il
valore è
determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare
ovvero, se
successiva, alla
data di acquisizione,
secondo i
criteri stabiliti
nel penultimo periodo del comma
3 dell'articolo 7 del
Decreto Legge 11 luglio 1992, n.333,
convertito, con
modificazioni, dalla Legge
8 agosto
1992, n.359, applicando i
coefficienti di aggiornamento
stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale. In caso di
locazione finanziaria il
locatore o il locatario possono
esperire la procedura di cui al regolamento adottato con
il Decreto del Ministero
delle Finanze
del 19 aprile 1994,
n.701, con conseguente determinazione del
valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere
dal primo
gennaio dell'anno successivo
a quello
nel corso
del quale tale
rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista
nel terzo
periodo del
comma 1 dell'articolo 11; in mancanza
di rendita proposta il valore è
determinato sulla
base delle
scritture contabili
del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario
tutti i dati necessari per il calcolo.
4.Per
i fabbricati, diversi da
quelli indicati nel comma 3,non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati
per i quali sono intervenute
variazioni permanenti, anche se dovute
ad accorpamento di più
unità immobiliari, che
influiscono sull'ammontare della
rendita catastale,
il valore
è determinato con
riferimento alla
rendita dei
fabbricati similari già iscritti.
5.Per le aree
fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale in comune commercio
al primo
gennaio dell'anno
di imposizione.
6.In
caso di
edificazione dell'area,
sino alla data
di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al
momento in cui il fabbricato è comunque
utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza
computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
7.In caso di
demolizione di fabbricato e ricostruzione
dello stesso sull'area
di risulta, oppure in
caso di
recupero edilizio effettuato
ai sensi dell'articolo
31, comma
1, lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n.457, sino
alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato
è comunque utilizzato
la base imponibile e' data dal solo valore dell'area.
8.Per i terreni
agricoli, il valore e' costituito da
quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo
gennaio dell'anno di imposizione, al moltiplicatore previsto dalla
legge.
9.Al fine di
ridurre al massimo
l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti la Giunta
Comunale determina periodicamente
e per zone omogenee i valori venali
in comune commercio delle
aree fabbricabili. Non sono
sottoposti a rettifica i
valori delle aree fabbricabili
quando la
base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a
quella determinata secondo i
valori fissati dalla Giunta Comunale
con il provvedimento su indicato.
10.Fino
alla data
di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti
rendite catastali urbane sono rivalutate secondo le normative vigenti.
11.Fino
alla data di entrata in
vigore delle nuove tariffe
d'estimo i
redditi dominicali
sono rivalutati secondo le
normative di legge.
12.Per
gli immobili
di interesse
storico ed
artistico sottoposti al
vincolo di cui alla Legge
n.1089 del 1939 la base imponibile
e' costituita
dal valore
che risulta applicando
alla rendita
catastale, determinata mediante
l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste
per le abitazioni della zona censuaria
nella quale è
sito il
fabbricato, i
moltiplicatori di
cui all'articolo 5, comma
2, del D. Lgs. n.504
del 30.12.1992.
Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della su indicata norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.
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DETERMINAZIONE
DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA
1. La
determinazione della misura dell'aliquota e' stabilita dal Comune,
con deliberazione consiliare da adottare entro i termini previsti dalla
legge, con effetto per l'anno successivo. Se la deliberazione non e' adottata
entro tale termine, si applica l'aliquota
del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all' art. 2 del
Decreto Legge 2 marzo 1989, n.
66, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive
modificazioni.
2. L'aliquota
deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, ne' superiore
al 7 per mille
e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento
ai casi di immobili diversi dalle
abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di
alloggi non locati; l'aliquota può essere
agevolata in rapporto
alle diverse tipologie
degli enti senza scopi di lucro.
3. L'imposta e'
determinata applicando alla base
imponibile l'aliquota vigente nel Comune.
4. Il Comune può
deliberare una aliquota ridotta, comunque
non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti
passivi e
dei soci
di cooperative
edilizie a proprietà indivisa residenti
nel Comune,
per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad
abitazione principale, nonché per quelle locate con
contratto registrato
ad un soggetto che
lo utilizzi
come abitazione
principale, a condizione che il gettito
complessivo previsto
sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
5. Le deliberazioni concernenti la determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono pubblicate per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale".
INDICE |
ESENZIONI ED
ESCLUSIONI
1. Sono esenti
dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art.4, dalle Comunità Montane , dai consorzi fra detti enti, dalle unita sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati
classificati o classificabili
nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati
con destinazione ad usi
culturali di cui all' art. 5/bis del
DPR. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni
d) i fabbricati
destinati esclusivamente
all'esercizio di culto, purché
compatibile con le
disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, e le loro
pertinenze;
e) i fabbricati
di proprietà
della Santa Sede indicati
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato
Lateranense sottoscritto l'11
febbraio 1929 e reso
esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n.
810;
f) i fabbricati appartenenti
agli Stati
esteri e alle
organizzazioni internazionali per
i quali e'
prevista l'esenzione dell'imposta
locale sul
reddito dei fabbricati
in base
ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati
che, dichiarati inagibili
o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere
destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente
al periodo
in cui sono adibiti direttamente
allo svolgimento delle attività predette;
h) i terreni agricoli
ricadenti in
aree montane
o di collina delimitate ai sensi della art. 15 della Legge 27 dicembre
1977, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR. 22 dicembre 1986, n. 917,e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locatari finanziari;
2. Sono esclusi dall’applicazione dell’I.C.I. gli immobili considerati “rurali” ai sensi dell’art. 2 D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139 e che soddisfano le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno,
ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo
conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a
loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari
di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in
agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione
dai soggetti di cui alla lettera a),
sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività
agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un
numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto
della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette
all'attività di alpeggio in zone di montagna;
c)
il terreno cui il fabbricato è asservito deve
avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al
catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano
praticate colture specializzate in serra o la funghi-coltura o altra coltura
intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montana ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto
limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
d) il volume di affari derivanti da attività
agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà
del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i
trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in
agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi
della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività
agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un
quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del
periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la
dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per
l'esonero dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26
Ottobre 1972, n. 633.
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le
caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie
A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del
ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione
dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere
riconosciuti rurali.
Deve riconoscersi
carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui
all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve,
altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali
all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla
conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli
attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati
destinati all'agriturismo.
3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte