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Articolo 8

RIDUZIONE E DETRAZIONE DI IMPOSTA

1. L'imposta e' ridotta  del 50 per cento  per  i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente    al  periodo   dell'anno  durante  il  quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità' o inabitabilità e' accertata dall'ufficio  tecnico  comunale  con  perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa  il  contribuente  ha la facoltà di presentare  dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/1/1968 n.15 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente

2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano  oggettivamente  ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati,   per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo  sia   dovuto  a  lavori   di  qualsiasi   tipo  diretti alla conservazione, all'ammodernamento o  al miglioramento degli edifici.   La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica  dalla data di  presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione  al  Comune  della  dichiarazione  sostitutiva attestante  lo  stato  di  inagibilità o di inabitabilità.

    L'eliminazione  della causa  ostativa  all'uso dei locali e portati a conoscenza  del Comune  con la comunicazione o con la   dichiarazione  di cui  all'articolo  10  del   presente regolamento.

3. L'aliquota può essere stabilita  dal Comune nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni,  relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno  per oggetto esclusivo o prevalente  dell' attività la  costruzione e l'alienazione di immobili.

4. Dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare  adibita ad abitazione   principale del  soggetto passivo si operano le detrazioni previste dalla legge fino alla concorrenza del loro ammontare rapportate al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  si  protrae tale destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione   principale da  più  soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno  di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione  principale  si  intende  quella  nella  quale il contribuente,   che  la  possiede  a  titolo  di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente ed ove, pertanto, ne hanno eletto la residenza anagrafica.

    Le agevolazioni per le abitazioni principali sono applicate anche alle unità immobiliari concesse in uso, con atto scritto avente data certa, da persone fisiche o parenti in linea retta entro il 2° grado, a condizione che le utilizzino come abitazione principale. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di ICI, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Pertanto si intendono per pertinenze il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 10  metri. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs. n.504. del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui sopra nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

5. Con  la  deliberazione   di  cui  al  comma 1 dell'art. 6 l'imposta   dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita   ad  abitazione  principale  del  soggetto passivo   può  essere ridotta  fino  al  50 per cento;  in alternativa,  l'importo di lire 200.000,  di cui al comma 4 del  presente  articolo, può essere  elevato,  fino a  lire  500.000,   nel rispetto  dell'equilibrio di bilancio.

6. Le disposizioni  di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà  indivisa, adibite  ad  abitazione principale  dei  soci  assegnatari, nonché  agli alloggi regolarmente  assegnati  dagli Istituti Autonomi per le Case  Popolari.

7. La detrazione  per  l'abitazione  principale  può essere stabilita  in misura  superiore  a lire 500.000  e fino alla  concorrenza dell'imposta dovuta  per la predetta unità.  In tal caso non può  essere stabilita una aliquota superiore a quella   ordinaria   per  le  unità  immobiliari  tenute  a disposizione del contribuente.

8. Ai fini dell'applicazione dell’eventuale aliquota di imposta ridotta e della detrazione di cui all'art.8, comma 3, del D. Lgs. 504/92, sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito con scrittura privata a parenti in linea retta o collaterale.

     Le disposizioni di cui al precedente  comma opera in linea retta a prescindere dal grado di parentela, mentre in linea collaterale è limitata all'ipotesi di parentela entro di quarto grado.

9. L'unità immobiliare , posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente viene assimilata alla abitazione principale a condizione che la stessa non risulti locata.

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Articolo 9

TERRENI CONDOTTI DIRETTAMENTE

1. I terreni agricoli posseduti  da coltivatori diretti o da imprenditori  agricoli  che esplicano  la  loro attività  a titolo principale,   purché  dai  medesimi  condotti,  sono soggetti  all'imposta  limitatamente  alla  parte  di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:

 a) del 70 per cento dell'imposta gravante  sulla  parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di  lire e fino a   120.000 milioni di lire;

b) del 50 per cento  di  quella  gravante  sulla  parte di valore  eccedente  120 milioni  di lire  e  fino  a 200   milioni di lire;

c) del 25 per cento  di  quella  gravante  sulla  parte di valore  eccedente  200 milioni  di lire  e  fino  a 250   milioni di lire.

2. Agli effetti di cui  al comma 1  del presente articolo si assume  il  valore  complessivo  dei  terreni  condotti  dal soggetto passivo,  anche se ubicati  sul territorio  di più' Comuni;  l'importo della detrazione  e  quelli  sui quali si applicano le riduzioni, indicati  nel comma 1 medesimo, sono ripartiti proporzionalmente  ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti  ed al periodo dell'anno durante il quale sussistono  le condizioni  prescritte ed alle quote di possesso.   Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento.

3.Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a  titolo  principale  le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi elenchi comunali previsti  dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9  e  soggette  al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione  dai  predetti  elenchi  ha  effetto dal primo gennaio dell'anno successivo(2).

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Articolo 10

VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

1.L'imposta e' dovuta dai soggetti indicati  nell' art. 3 del presente regolamento per anni solari  proporzionalmente alla quota  ed  ai  mesi dell'anno  nei quali si e' protratto  il possesso; a tal fine il mese  durante  il quale  il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni  e' computato per intero.   A   ciascuno   degli   anni   solari   corrisponde un'autonoma  obbligazione tributaria.

2.I  soggetti  indicati   nell'articolo   3   del   presente regolamento devono  effettuare  il  versamento  dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate  delle quali  la prima, nel mese di giugno, pari  al 90 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal primo  al  20  dicembre,  a saldo dell'imposta dovuta per l'intero  anno.

     Si considerano regolarmente   eseguiti   i   versamenti  effettuati  da  un contitolare   anche  per  conto  degli  altri,  purché  sia individuato  l'immobile  a cui i versamenti  si  riferiscono e  siano precisati i nominativi degli altri contitolari.

3.L'imposta dovuta ai sensi  del comma 2  del  presente articolo deve  essere  corrisposta  mediante  versamento  diretto  al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione e' compreso  il  Comune   ovvero   su  conto  corrente  postale intestato  alla  tesoreria del Comune   ovvero  direttamente presso  la  tesoreria  medesima   oppure  tramite il sistema bancario.   Gli importi  sono arrotondati  a mille lire  per difetto  se  la frazione  non e'  superiore a 500 lire o per eccesso se e' superiore.

4. I versamenti  non devono essere eseguiti quando l'importo  risulta inferiore a Lire  5.000 (cinquemila).

5. I  soggetti  passivi   devono  dichiarare   gli  immobili posseduti   nel  territorio  dello  Stato, con esclusione d quelli  esenti  dall'imposta  ai  sensi  dell'articolo 7 del presente regolamento, su apposito modulo,  entro il  termine di presentazione della   dichiarazione  dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché  non  si  verifichino modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui conseguirà un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il  soggetto  interessato  e' tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento   le   modificazioni intervenute,    entro  il  termine  di  presentazione  della dichiarazione  dei  redditi  relativa  all'anno  in  cui  le modificazioni si sono verificate.  Nel caso di più soggetti passivi  tenuti  al  pagamento  dell'imposta  su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2 del c.c. oggetto di  proprietà  comune,   cui  è'  attribuita o attribuibile un'autonoma  rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata  dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

6.Le dichiarazioni devono essere  redatte ed i versamenti al concessionario eseguiti  su modelli approvati dai competenti Ministeri.

7. In sostituzione  alla  dichiarazione il contribuente può produrre   una  comunicazione,  entro 90 giorni  dall'evento acquisitivo,   modificativo,  estintivo  della soggettività passiva, con la  sola individuazione dell'unita' immobiliare interessata.  Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le  parti  del  rapporto  vale  come  dichiarazione  sia  di acquisizione  che di cessazione della soggettività passiva. Detta  comunicazione  deve  contenere   tutti  gli  elementi previsti dai modelli di dichiarazione. La comunicazione può essere redatta  su  appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi  a disposizione  dei  contribuenti presso gli uffici comunali.

8.Per  gli  immobili   compresi   nel   fallimento  o  nella liquidazione coatta amministrativa  l'imposta  è dovuta per ciascun   anno    di   possesso   rientrante   nel   periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale  decreto di assegnazione  dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed e' prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato entro il termine  di tre mesi dalla data del Decreto di  assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura  del  fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile;

    entro   lo   stesso   termine   deve   essere  presentata  la dichiarazione  o  la  comunicazione  di  cui  al comma 7  del presente articolo.

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Articolo 11

LIQUIDAZIONE

1.Il Comune  controlla  le  dichiarazioni  e le comunicazioni presentate ai sensi del  precedente  articolo 10, verifica  i versamenti eseguiti ai sensi  del  medesimo articolo e, sulla base  dei dati ed  elementi  direttamente   desumibili  dalle dichiarazioni e delle  denuncie  stesse, nonché  sulla  base delle  informazioni  fornite  dal  sistema  informativo  del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti  in  catasto e dei redditi  dominicali, provvede a correggere gli  errori  materiali  e  di  calcolo  e  liquida l'imposta. Se la dichiarazione o la comunicazione e' relativa ai fabbricati  indicati  nel  comma  4 dell' art. 5, il Comune trasmette  copia  della  dichiarazione   all'ufficio  tecnico erariale competente il quale  entro  un  anno, provvede  alla attribuzione   della   rendita,   dandone   comunicazione  al contribuente  e  al  Comune; entro il 31  dicembre  dell'anno successivo  a quello in  cui e' avvenuta la comunicazione, il Comune provvede, sulla base della  rendita  attribuita,  alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma  6  dell'articolo 16, ovvero  dispone  il  rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli  interessi computati nella predetta misura ; se  la  rendita  attribuita supera  di  oltre  il  30  per  cento  quella dichiarata,  la maggiore imposta  dovuta e'  maggiorata  del  20  per  cento.

2.Per gli anni  pregressi  all'entrata in vigore del presente regolamento le operazioni di liquidazione delle dichiarazioni sono  effettuate secondo  criteri  selettivi stabiliti  dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei mezzi disponibili da destinare all'azione verificatrice ed accentratrice.

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