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RIDUZIONE E
DETRAZIONE DI IMPOSTA
1. L'imposta e'
ridotta del 50 per cento
per i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente
al periodo
dell'anno durante
il quale sussistono dette
condizioni. L'inagibilità' o inabitabilità e' accertata dall'ufficio
tecnico comunale
con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa
il contribuente
ha la facoltà di presentare dichiarazione
sostitutiva ai sensi della Legge 4/1/1968 n.15 rispetto a quanto previsto dal
periodo precedente
2. Sono
considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano
oggettivamente ed
assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati,
per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle
persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui
mancato utilizzo sia
dovuto a
lavori di
qualsiasi tipo
diretti alla conservazione, all'ammodernamento o
al miglioramento degli edifici.
La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione
della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di
presentazione al
Comune della
dichiarazione sostitutiva
attestante lo stato di
inagibilità o di inabitabilità.
L'eliminazione
della causa ostativa
all'uso dei locali e portati a conoscenza
del Comune con la
comunicazione o con la dichiarazione di cui all'articolo
10 del
presente regolamento.
3. L'aliquota
può essere stabilita dal Comune
nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre
anni, relativamente ai fabbricati
realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell' attività la costruzione
e l'alienazione di immobili.
4. Dalla imposta
dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale
del soggetto passivo si operano
le detrazioni previste dalla legge fino alla concorrenza del loro ammontare
rapportate al periodo
dell'anno durante
il quale
si protrae tale
destinazione; se
l'unita' immobiliare
e' adibita
ad abitazione
principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. Per abitazione principale
si intende
quella nella
quale il contribuente, che
la possiede
a titolo
di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari
dimorano abitualmente ed ove, pertanto, ne hanno eletto la residenza
anagrafica.
Le agevolazioni per le abitazioni principali sono
applicate anche alle unità immobiliari concesse in uso, con atto scritto
avente data certa, da persone fisiche o parenti in linea retta entro il 2°
grado, a condizione che le utilizzino come abitazione principale. Agli effetti
dell'applicazione delle agevolazioni in materia di ICI, si considerano parti
integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se
distintamente iscritte a catasto. L'assimilazione opera a condizione che il
proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota
parte, dell'abitazione nella quale abitualmente sia proprietario o titolare di
diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che
questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
Pertanto si intendono per pertinenze il garage o box o posto auto, la
soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso
immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza
non superiore a 10 metri. Resta
fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere
unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito dal
D.Lgs. n.504. del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per
ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso
decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto
per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione
di cui sopra nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le
pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza
in sede di tassazione dell'abitazione principale.
5. Con
la deliberazione
di cui
al comma 1 dell'art. 6
l'imposta dovuta
per l'unita'
immobiliare adibita
ad abitazione
principale del soggetto
passivo può
essere ridotta fino
al 50 per cento;
in alternativa, l'importo
di lire 200.000, di cui al comma
4 del presente
articolo, può essere elevato,
fino a lire
500.000, nel
rispetto dell'equilibrio di
bilancio.
6. Le
disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad
abitazione principale dei
soci assegnatari, nonché
agli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti Autonomi per le Case
Popolari.
7. La detrazione
per l'abitazione
principale può essere
stabilita in misura
superiore a lire 500.000
e fino alla concorrenza
dell'imposta dovuta per la
predetta unità. In tal caso non
può essere stabilita una
aliquota superiore a quella ordinaria
per le
unità immobiliari
tenute a disposizione del
contribuente.
8. Ai fini
dell'applicazione dell’eventuale aliquota di imposta ridotta e della
detrazione di cui all'art.8, comma 3, del D. Lgs. 504/92, sono considerate
abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito con scrittura privata a
parenti in linea retta o collaterale.
Le disposizioni di cui al precedente comma opera in linea retta a prescindere dal grado di
parentela, mentre in linea collaterale è limitata all'ipotesi di parentela
entro di quarto grado.
9. L'unità immobiliare , posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente viene assimilata alla abitazione principale a condizione che la stessa non risulti locata.
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TERRENI CONDOTTI
DIRETTAMENTE
1. I terreni
agricoli posseduti da coltivatori
diretti o da imprenditori agricoli
che esplicano la loro
attività a titolo principale,
purché dai
medesimi condotti,
sono soggetti all'imposta
limitatamente alla parte
di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:
a)
del 70 per cento dell'imposta gravante sulla
parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di
lire e fino a 120.000
milioni di lire;
b)
del 50 per cento di
quella gravante
sulla parte di valore eccedente 120
milioni di lire
e fino
a 200 milioni di
lire;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.
2. Agli effetti
di cui al comma 1
del presente articolo si assume il
valore complessivo
dei terreni
condotti dal soggetto
passivo, anche se ubicati sul territorio di
più' Comuni; l'importo della
detrazione e
quelli sui quali si
applicano le riduzioni, indicati nel
comma 1 medesimo, sono ripartiti proporzionalmente
ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti
ed al periodo dell'anno durante il quale sussistono
le condizioni prescritte
ed alle quote di possesso. Resta
fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del
presente regolamento.
3.Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo(2).
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VERSAMENTI E
DICHIARAZIONI
1.L'imposta e'
dovuta dai soggetti indicati nell'
art. 3 del presente regolamento per anni solari
proporzionalmente alla quota ed
ai mesi dell'anno nei
quali si e' protratto il
possesso; a tal fine il mese durante
il quale il possesso si e'
protratto per almeno quindici giorni e'
computato per intero. A
ciascuno degli
anni solari
corrisponde un'autonoma obbligazione
tributaria.
2.I
soggetti indicati
nell'articolo 3
del presente
regolamento devono effettuare
il versamento
dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in
due rate delle quali
la prima, nel mese di giugno, pari
al 90 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del
primo semestre e la seconda, dal primo al
20 dicembre, a
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.
3.L'imposta
dovuta ai sensi del comma 2
del presente articolo deve
essere corrisposta
mediante versamento
diretto al concessionario
della riscossione nella cui circoscrizione e' compreso
il Comune ovvero
su conto corrente
postale intestato alla tesoreria
del Comune ovvero
direttamente presso la
tesoreria medesima
oppure tramite il sistema
bancario. Gli importi
sono arrotondati a mille
lire per difetto
se la frazione
non e' superiore a 500
lire o per eccesso se e' superiore.
4. I versamenti
non devono essere eseguiti quando l'importo
risulta inferiore a Lire 5.000
(cinquemila).
5. I
soggetti passivi
devono dichiarare
gli immobili posseduti
nel territorio
dello Stato, con
esclusione d quelli esenti
dall'imposta ai
sensi dell'articolo 7 del
presente regolamento, su apposito modulo,
entro il termine di
presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché
non si verifichino modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui
conseguirà un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il
soggetto interessato
e' tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento
le modificazioni
intervenute, entro
il termine
di presentazione
della dichiarazione dei
redditi relativa
all'anno in
cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi
tenuti al
pagamento dell'imposta
su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta;
per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2 del c.c. oggetto di proprietà comune,
cui è'
attribuita o attribuibile un'autonoma
rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata
dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
6.Le
dichiarazioni devono essere redatte
ed i versamenti al concessionario eseguiti
su modelli approvati dai competenti Ministeri.
7. In
sostituzione alla
dichiarazione il contribuente può produrre una comunicazione,
entro 90 giorni dall'evento acquisitivo,
modificativo, estintivo
della soggettività passiva, con la
sola individuazione dell'unita' immobiliare interessata.
Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le
parti del
rapporto vale
come dichiarazione
sia di acquisizione che di cessazione della soggettività passiva. Detta
comunicazione deve contenere
tutti gli
elementi previsti dai modelli di dichiarazione. La comunicazione può
essere redatta su
appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi
a disposizione dei contribuenti
presso gli uffici comunali.
8.Per
gli immobili
compresi nel
fallimento o
nella liquidazione coatta amministrativa
l'imposta è dovuta per
ciascun anno
di possesso
rientrante nel periodo
intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale
decreto di assegnazione dell'immobile,
o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed e'
prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il
versamento deve essere effettuato entro il termine
di tre mesi dalla data del Decreto di
assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura
del fallimento quando la
procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile;
entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione o la comunicazione di cui al comma 7 del presente articolo.
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LIQUIDAZIONE
1.Il Comune
controlla le
dichiarazioni e le
comunicazioni presentate ai sensi del precedente
articolo 10, verifica i
versamenti eseguiti ai sensi del
medesimo articolo e, sulla base dei
dati ed elementi
direttamente desumibili dalle
dichiarazioni e delle denuncie
stesse, nonché sulla base delle
informazioni fornite dal
sistema informativo
del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite
risultanti in
catasto e dei redditi dominicali,
provvede a correggere gli errori
materiali e
di calcolo
e liquida l'imposta. Se la dichiarazione o la comunicazione e'
relativa ai fabbricati indicati
nel comma
4 dell' art. 5, il Comune trasmette
copia della
dichiarazione all'ufficio
tecnico erariale competente il quale
entro un
anno, provvede alla
attribuzione della rendita,
dandone comunicazione
al contribuente e
al Comune; entro il 31
dicembre dell'anno
successivo a quello in
cui e' avvenuta la comunicazione, il Comune provvede, sulla base della
rendita attribuita,
alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di
sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma
6 dell'articolo 16, ovvero
dispone il
rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli
interessi computati nella predetta misura ; se
la rendita
attribuita supera di
oltre il
30 per cento
quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta
e' maggiorata
del 20
per cento.
2.Per gli anni pregressi all'entrata in vigore del presente regolamento le operazioni di liquidazione delle dichiarazioni sono effettuate secondo criteri selettivi stabiliti dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei mezzi disponibili da destinare all'azione verificatrice ed accentratrice.