INDICE

Articolo 12

   ACCERTAMENTO

1.Il Comune, entro  il termine di decadenza  del  31 dicembre del  quinto  anno  successivo  a  quello  cui  si   riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo  posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il  motivato avviso   di  accertamento  per  omesso,  parziale  o  tardivo versamento   con  la  liquidazione  dell'imposta  o  maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

2.Ai fini dell'esercizio dell'attività'  di  liquidazione  ed accertamento  il comune  può   invitare  i  contribuenti, indicandone  il  motivo,  a  esibire  o  trasmettere  atti  e documenti;  inviare ai contribuenti  questionari  relativi a dati e notizie di carattere  specifico, con  invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie  ed elementi rilevanti nei  confronti  dei  singoli  contribuenti agli  uffici  pubblici  competenti, con  esenzione di spese e diritti.

3.Il Comune, per la  propria  azione  impositrice, si  avvale dell'istituto  di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 28.

4.E' attribuito alla Giunta Comunale il compito  di  decidere le azioni di controllo.

INDICE

Articolo 13

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con  atto del competente Organo  e'  designato  un funzionario cui sono conferiti le funzioni  e  i  poteri  per l'esercizio di  ogni  attività  organizzativa  e  gestionale dell'imposta; il  predetto  funzionario  sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il  visto  di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Articolo 14

RISCOSSIONE COATTIVA

1.Le  somme  liquidate  dal  Comune per imposta, sanzioni  ed interessi, se  non versate, con  le  modalità  indicate  dal comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di novanta  giorni dalla   notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento  di sospensione,  coattivamente   mediante   ruolo   secondo   le disposizioni   di  cui  al  Decreto  del   Presidente   della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di  liquidazione  o  l'avviso  di  accertamento  sono   stati notificati  al  contribuente  ovvero, in  caso di sospensione della   riscossione,  non  oltre  il  31  dicembre  dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

INDICE

Articolo 15

RIMBORSI

1.Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme  versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del  pagamento  ovvero  da  quello  in  cui  e'  stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente  spettano  gli  interessi  nella misura indicata  nel  comma 6 dell'articolo 16. Per  le  aree divenute inedificabilità  il  rimborso  spetta  limitatamente all'imposta  pagata, maggiorata  degli interessi nella misura legale, per  il  periodo   di  tempo  decorrente  dall'ultimo acquisto per atto  tra  vivi  dell'area  e  comunque, per  un periodo  non  eccedente  cinque  anni; a  condizione  che  il vincolo  perduri  per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso  deve  essere presentata  entro il termine di tre anni dalla  data  in  cui  le aree sono state  assoggettate a vincolo di inedificabilità.

2.Le somme  liquidate  dal  Comune  ai  sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del  contribuente  da inviare  al  Comune  medesimo  entro  sessanta  giorni  dalla notificazione   del   provvedimento   di   rimborso,   essere compensate   con   gli  importi  dovuti  a  titolo di imposta comunale sugli immobili.

3. Non  si  fa  luogo a rimborso quando l'importo  non risulta superiore a L.  10.000 (diecimila).

INDICE

Articolo 16

   SANZIONI ED INTERESSI

1.Per l'omessa presentazione della dichiarazione  o  denuncia si  applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento  per  cento  del  tributo  dovuto, con  un  minimo  di  lire centomila.

2.Se  la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione  amministrativa  dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se   l'omissione  o  l'errore   attengono  a  elementi  non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da  lire  centomila a lire cinquecentomila. La stessa  sanzione  si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per  la  mancata  restituzione dei  questionari nei  sessanta giorni  dalla  richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei  commi 1 e 2 del presente articolo sono  ridotte a un quarto se, entro il  termine per ricorrere alle   commissioni   tributarie,  interviene   adesione   del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La  contestazione    della   violazione   non   collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro  il  31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione.

6. Sulle somme dovute per imposta si applicano  gli  interessi moratori nella misura  prevista per gli interessi legali.

7. Per l'omessa comunicazione di cui all'articolo 10, comma 7, si  applica  la  sanzione  amministrativa  di  L.200.000  per ciascuna unità immobiliare.

INDICE

Articolo 17

CONTENZIOSO

1.Contro  l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il  provvedimento  che  irroga  le  sanzioni,  il  ruolo,  il provvedimento  che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto  ricorso   secondo  le  disposizioni  contenute  nel Decreto  Legislativo  31  dicembre  1992,  n.546 e successive modificazioni.

Articolo 18

INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità e' ridotta ad un importo  pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia  presentata dall' espropriato ai fini dell'applicazione  dell'imposta qualora il valore  dichiarato risulti   inferiore   alla   indennità   di   espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.

2. In  caso  di  espropriazione  per  pubblica utilità, oltre alla indennità, e' dovuta  una  eventuale maggiorazione pari alla    differenza   tra    l'importo   dell'imposta   pagata dall' espropriato  o  dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi  cinque  anni  e  quello  risultante dal computo dell'imposta  effettuato  sulla  base  della  indennità.  La maggiorazione , unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, e' a carico dell' espropriante.

INDICE

Articolo 19

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Al fine di incentivare gli adempimenti tardivi dei contribuenti, è applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente con le modalità ed i criteri stabiliti nel relativo Regolamento  in dotazione presso questo Comune.

Articolo 20

COMPENSO INCENTIVANTE

1. In relazione al disposto dell’art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituto, limitatamente agli anni di effettivo svolgimento delle operazioni di verifica e di controllo, un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell’ufficio tributario comunale.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l’accantonamento del 1% delle riscossioni dell’imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

INDICE

Articolo 21

UTILIZZAZIONE DEL FONDO

1. Le somme di cui al precedente art. 20, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell’ufficio tributi nella misura compresa fra il 30% e il 40%;

b) per l’attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra il 60% e 70%.

2. Con la stessa deliberazione di cui al precedente punto 1 la Giunta Comunale assegnerà al personale dipendente dell’ufficio tributi il premio incentivante.

Articolo 22

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1.L'applicazione  dell'articolo 16 del  presente  regolamento decorre  dall'1.4.98. Sino  a  tale  data trova  applicazione l'articolo 14 del Decreto Legislativo n.504 del 1992.

2.Non operano, per gli anni  di  vigenza  del Regolamento, le disposizioni di cui  agli  articoli 10, commi  4  e  5, primo periodo, 11, commi 1  e   2, 14, comma  2, e 16, comma 1, del D.LGS. 30 dicembre 1992, n.504.

INDICE

Articolo 23

ENTRATA IN VIGORE

1.Il presente  regolamento  entra in vigore il  1° gennaio 1999