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1.Il Comune,
entro il termine di decadenza
del 31 dicembre del
quinto anno
successivo a
quello cui
si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente,
anche a mezzo posta mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, il
motivato avviso di accertamento
per omesso,
parziale o
tardivo versamento con
la liquidazione
dell'imposta o
maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
2.Ai fini
dell'esercizio dell'attività' di
liquidazione ed accertamento il
comune può
invitare i
contribuenti, indicandone il
motivo, a
esibire o
trasmettere atti
e documenti; inviare ai
contribuenti questionari
relativi a dati e notizie di carattere
specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati,
notizie ed elementi rilevanti nei
confronti dei
singoli contribuenti agli uffici pubblici
competenti, con esenzione di spese e diritti.
3.Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 28.
4.E' attribuito alla Giunta Comunale il compito di decidere le azioni di controllo.
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FUNZIONARIO
RESPONSABILE
1. Con atto del competente Organo e' designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
RISCOSSIONE
COATTIVA
1.Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
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RIMBORSI
1.Il contribuente
può richiedere al Comune il rimborso delle somme
versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del
pagamento ovvero
da quello
in cui e' stato
definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al
contribuente spettano
gli interessi
nella misura indicata nel
comma 6 dell'articolo 16. Per le
aree divenute inedificabilità il
rimborso spetta
limitatamente all'imposta pagata,
maggiorata degli interessi nella
misura legale, per il
periodo di
tempo decorrente
dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area
e comunque, per
un periodo non
eccedente cinque
anni; a condizione
che il vincolo
perduri per almeno tre
anni; in tal caso la domanda di rimborso
deve essere presentata
entro il termine di tre anni dalla
data in
cui le aree sono state assoggettate
a vincolo di inedificabilità.
2.Le somme
liquidate dal
Comune ai
sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del
contribuente da inviare al
Comune medesimo
entro sessanta
giorni dalla notificazione
del provvedimento
di rimborso,
essere compensate con
gli importi
dovuti a
titolo di imposta comunale sugli immobili.
3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a L. 10.000 (diecimila).
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1.Per
l'omessa presentazione della dichiarazione
o denuncia si
applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento
per cento
del tributo
dovuto, con un
minimo di
lire centomila.
2.Se
la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione
amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta
dovuta.
3. Se
l'omissione o l'errore
attengono a
elementi non incidenti
sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da
lire centomila a lire
cinquecentomila. La stessa sanzione
si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o
trasmissione di atti e documenti, ovvero per
la mancata
restituzione dei questionari
nei sessanta giorni
dalla richiesta o per la
loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La
contestazione della
violazione non
collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e'
commessa la violazione.
6. Sulle somme
dovute per imposta si applicano gli
interessi moratori nella misura prevista
per gli interessi legali.
7. Per l'omessa comunicazione di cui all'articolo 10, comma 7, si applica la sanzione amministrativa di L.200.000 per ciascuna unità immobiliare.
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CONTENZIOSO
1.Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni.
INDENNITA'
DI ESPROPRIAZIONE
1. In caso di
espropriazione di area fabbricabile l'indennità e' ridotta ad un importo
pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia
presentata dall' espropriato ai fini dell'applicazione
dell'imposta qualora il valore dichiarato
risulti inferiore
alla indennità
di espropriazione
determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.
2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità, e' dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall' espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione , unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, e' a carico dell' espropriante.
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ACCERTAMENTO
CON ADESIONE
1. Al fine di incentivare gli adempimenti tardivi dei contribuenti, è applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente con le modalità ed i criteri stabiliti nel relativo Regolamento in dotazione presso questo Comune.
COMPENSO
INCENTIVANTE
1. In relazione
al disposto dell’art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446, è istituto, limitatamente agli anni di effettivo svolgimento delle
operazioni di verifica e di controllo, un fondo speciale finalizzato al
potenziamento dell’ufficio tributario comunale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l’accantonamento del 1% delle riscossioni dell’imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.
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UTILIZZAZIONE DEL
FONDO
1. Le somme di
cui al precedente art. 20, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite
dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti
percentuali:
a) per il
miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell’ufficio tributi
nella misura compresa fra il 30% e il 40%;
b) per l’attribuzione
di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura
compresa fra il 60% e 70%.
2. Con la stessa deliberazione di cui al precedente punto 1 la Giunta Comunale assegnerà al personale dipendente dell’ufficio tributi il premio incentivante.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
1.L'applicazione dell'articolo 16 del presente regolamento decorre dall'1.4.98. Sino a tale data trova applicazione l'articolo 14 del Decreto Legislativo n.504 del 1992.
2.Non operano, per gli anni di vigenza del Regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 4 e 5, primo periodo, 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e 16, comma 1, del D.LGS. 30 dicembre 1992, n.504.
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ENTRATA IN VIGORE
1.Il
presente regolamento
entra in vigore il 1° gennaio 1999