IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I.
Anno 2009

 

 Aliquota:
 valida per tutte le tipologie di immobili

5,5

 Esenzione ICI  1^ casa:
 per abitazione principale e pertinenze come da regolamento
 comunale   (art. 1 Decreto Legge 93/2008) 


è esentata l'unità immobiliare
 adibita a 1^ casa 

la  pertinenza esentata va comunicata al Comune
si invita a consultare lo "SPECIALE" in Home page

la pertinenza è classificata:
C/6 o C/7

 Scadenze:

 

 

Versamenti:

1^ rata:         16 Giugno 2009
 Saldo:       16 Dicembre 2009 

Denuncia: mod. Ministero Economia-Finanze:
Dichiarazione per l'anno 2008
Istruzioni Ministeriali  
(file in formato pdf)

31 Luglio 2009

N.B.: Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a decorrere dall’anno 2007 è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione e della comunicazione ICI per le variazioni relativamente alle quali i dati catastali possono essere trasmessi ai comuni dall’Agenzia del Territorio.  Tuttavia, fino al momento di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, resta fermo l’obbligo per i contribuenti di presentare la dichiarazione o la comunicazione al comune competente.

  Riscossione:    “diretta”

c/c/p  n.  26927129
intestato a:
Comune di Fabbrica Curone - ICI  
_________________________________
novità 2002: 
pagamento on-line:

 OSSERVAZIONI:

Si ricorda che ai fini del calcolo dell’imposta le rendite catastali vanno rivalutate del 5% ai sensi della Legge 662/96.
L’I.C.I. è dovuta in proporzione ai mesi dell’anno solare durante i quali si è protratta la titolarità.
E’ ammesso il pagamento del totale dovuto entro il 16 giugno.
Il versamento effettuato in due rate è così determinato: La 1^ rata è pari al 50% dell’imposta dovuta nell’anno precedente, la 2^ rata è a saldo di quanto dovuto per l’anno di imposta.

Gli immobili dichiarati “inagibili” a seguito di verifica del Comune, o mediante autocertificazione, scontano l’I.C.I. al 50%.
Sono esclusi dall’applicazione dell’I.C.I. gli immobili considerati “rurali” ai sensi dell’art. 2 D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139 e s.m.i.
Per i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale non deve essere versata l’I.C.I. in quanto il Comune è classificato “montano” ai sensi della Legge 27/12/1977, n. 984.

  Per maggiori informazioni consultare il Regolamento comunale.

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